INFORMAZIONI SULLA REVISIONE PERIODICA
Ogni quanti anni si deve effettuare la revisione dei veicoli? Questa è una domanda molto frequente.
La scadenza in realtà non è fissa e varia da uno a quattro anni in relazione al fatto se sia la prima dopo l’immatricolazione o una delle successive e in base alla tipologia del veicolo.
La prima Revisione
La prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione.
Le Revisioni successive
I successivi controlli devono essere effettuati invece con scadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg e dal 2003 motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze.
Sapete quanti sono gli elementi che vengono controllati in una revisione auto?
I controlli previsti dal Nuovo Codice della Strada sono numerosi e indicati nelle liste sottostanti.
Veicoli di cui all’art. 80, comma 3 del codice (revisione 4 anni da immatr. e poi 2 anni)
-
Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza -
Sterzo e volante
2.1. Stato meccanico
2.2. Gioco dello sterzo
2.3. Fissaggio del sistema di sterzo
2.4. Cuscinetti della ruota -
Visibilità
3.1. Campo di visibilità
3.2. Vetri
3.3. Retrovisore
3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro -
Luci, riflettori e circuito elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione
4.2. Stato e funzionamento, stato dei vetri protettivi, colore ed efficacia visiva
4.2.1. Luci di posizione
4.2.2. Luci di arresto
4.2.3. Indicatori luminosi di direzione
4.2.4. Proiettori di retromarcia
4.2.5. Proiettori fendinebbia
4.2.6. Dispositivo illuminazione targa
4.2.7. Catarifrangenti
4.2.8. Luci di segnalazione veicolo fermo -
Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
5.1. Assi
5.2. Ruote e pneumatici
5.3. Sospensioni -
Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4. Supporto della ruota di scorta
6.1.5. Sicurezza del dispositivo di accoppiamento (se del caso)
6.2. Carrozzeria
6.2.1. Stato strutturale
6.2.2. Porte e serrature -
Altri equipaggiamenti
7.1. Fissaggio del sedile del conducente
7.2. Fissaggio della batteria
7.3. Avvisatore acustico
7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso
7.5. Triangolo di segnalazione
7.6. Cinture di sicurezza
7.6.1. Sicurezza di montaggio
7.6.2. Stato delle cinture
7.6.3. Funzionamento -
Effetti nocivi
8.1. Rumori
8.2. Gas di scappamento -
Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone
-
Identificazione del veicolo
10.1. Targa d’immatricolazione
10.2. Numero del telaio
Veicoli di cui all’art. 80, comma 4 del codice (revisione annuale)
-
Dispositivi di frenatura
1.1. Freno di servizio
1.1.1. Stato meccanico
1.1.2. Efficienza
1.1.3. Equilibratura
1.1.4. Pompa a vuoto e compressore1.2. Freno di soccorso
1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza
1.2.3. Equilibratura1.3. Freno a mano
1.3.1. Stato meccanico
1.3.2. Efficienza1.4. Freno di rimorchio o di semirimorchio
1.4.1. Stato meccanico – frenatura automatica
1.4.2. Efficienza -
Sterzo e volante
2.1. Stato meccanico
2.2. Volante dello sterzo
2.3. Gioco dello sterzo -
Visibilità
3.1. Campo di visibilità
3.2. Vetri
3.3. Retrovisore
3.4. Tergicristallo
3.5. Lavavetro -
Luci, riflettori e circuito elettrico
4.1. Proiettori abbaglianti e anabbaglianti
4.1.1. Stato e funzionamento
4.1.2. Orientamento
4.1.3. Commutazione
4.1.4. Efficacia visiva4.2. Luci di posizione e luci d’ingombro
4.2.1. Stato e funzionamento
4.2.2. Colore ed efficacia visiva4.3. Luci di arresto
4.3.1. Stato e funzionamento
4.3.2. Colore ed efficacia visiva4.4. Indicatori luminosi di direzione
4.4.1. Stato e funzionamento
4.4.2. Colore ed efficacia visiva
4.4.3. Commutazione
4.4.4. Frequenza di lampeggiamento4.5. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori
4.5.1. Posizione
4.5.2. Stato e funzionamento
4.5.3. Colore ed efficacia visiva4.6. Proiettori di retromarcia
4.6.1. Stato e funzionamento
4.6.2. Colore ed efficacia visiva4.7. Dispositivo di illuminazione della targa posteriore
4.8. Catarifrangenti – Stato e colore
4.9. Spie
4.10. Collegamenti elettrici tra il veicolo trainante e il rimorchio o il semirimorchio
4.11. Circuito elettrico -
Assi, ruote, pneumatici e sospensioni
5.1. Assi
5.2. Ruote e pneumatici
5.3. Sospensioni -
Telaio ed elementi fissati al telaio
6.1. Telaio o cassone ed elementi fissati al telaio
6.1.1. Stato generale
6.1.2. Tubi di scappamento
6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante
6.1.4. Caratteristiche geometriche e stato del dispositivo posteriore di protezione autocarri
6.1.5. Supporto della ruota di scorta
6.1.6. Dispositivo di accoppiamento dei veicoli trainanti, dei rimorchi, dei semirimorchi6.2. Cabina e carrozzeria
6.2.1. Stato generale
6.2.2. Fissaggio
6.2.3. Porte e serrature
6.2.4. Pavimento
6.2.5. Sedile del conducente
6.2.6. Predellini -
Altri equipaggiamenti
7.1. Cinture di sicurezza
7.2. Estintori
7.3. Serrature e dispositivi antifurto
7.4. Dispositivo plurifunzionale di soccorso
7.5. Triangolo di segnalazione
7.6. Cassetta di pronto soccorso
7.7. Pannelli flurorifrangenti posteriori
7.8. Cuneo (i) fermaruota
7.9. Avvisatore acustico
7.10. Tachimetro
7.11. Tachigrafo (presenza e sigillatura) -
Effetti nocivi
8.1. Rumori
8.2. Gas di scappamento
8.3. Eliminazione dei disturbi radio -
Controlli supplementari per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone
9.1. Uscita(e) di sicurezza (compresi i martelli per infrangere i cristalli), targhette indicatrici della(e) uscita(e) di sicurezza
9.2. Riscaldamento
9.3. Sistema di aerazione
9.4. Disposizione dei sedili
9.5. Illuminazione interna -
Identificazione del veicolo
10.1. Targa d’immatricolazione
10.2. Numero del telaio
La revisione ha un costo di 78,30 euro, somma che comprende la tariffa ministeriale minima di 54,95 euro, come illustrato qui sotto
- Tariffa Revisione € 54,95
- IVA 22% € 12,09
- Diritti D.T.T. € 10,20
- Diritti Postali € 1,06
- IMPORTO TOTALE € 78,30
La tariffa:
- è inderogabile
- non è corrispettivo di prestazioni a titolo diverso dalla operazione di revisione richiesta
L’importo da sostenere per la revisione del veicolo è quindi pari a 78,30 €.
Se la revisione delle auto ha esito positivo viene rilasciata un’etichetta adesiva che riporta l’esito appunto della revisione. Tale etichetta adesiva dovrà essere applicata sulla carta di circolazione negli spazi appositamente predisposti.
In caso di esito negativo si presentano invece due possibilità e il costo revisione ovviamente quantomeno raddoppierà:
- se viene indicato il termine “ripetere” si devono effettuare le opportune riparazioni degli impianti indicati come non efficienti presso un meccanico di fiducia ed effettuare una nuova revisione delle auto entro un mese.
- se viene invece indicato il termine “sospeso” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione delle auto per poter circolare.
I rischi per la falsa dichiarazione, per la mancata revisione dei veicoli o per la reiterata inosservanza degli obblighi di legge sono i seguenti:
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957 a euro 7.953. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Se viene accertato da parte dei competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione si è soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695. Se nell’arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione. L’accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro.
Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
La Revisione Periodica è un controllo periodico, obbligatorio per legge, a cui tutti gli automobilisti devono sottoporre il proprio veicolo: è fondamentale per garantire la sicurezza in strada.
CRV dispone di 13 Centri di Revisione all’avanguardia per la Revisione Periodica di autovetture, moto, quadricicli, autocarri fino a 35 q.li e veicoli industriali.